PROCEDURE STRAORDINARIE PER IL RISCHIO AFLATOSSINE

Mungitura

“Non siamo più dinanzi ad occorrenze sporadiche”. Garantire interventi efficaci e comuni in caso di grave rischio per alimenti e mangimi.

Il Ministero della Salute ha diffuso una Linea Guida contro il “rischio aflatossina” nella filiera lattiero casearia. Al verificarsi di condizioni climatiche e ambientali che possono causare un incremento dei livelli di contaminazione nel mais e, di conseguenza, nel latte e nei prodotti derivati, le Direzioni generali della Sanità Animale e della Sicurezza Alimentare hanno disposto delle procedure straordinarie per prevenire la contaminazione da aflatossine nel mais e nella catena alimentare.

Saranno le Regioni a individuare con proprio provvedimento, per un periodo limitato di tempo, a dare attuazione alla Linea guida ministeriale. Sulla base dei risultati dei controlli le Regioni dichiareranno terminata l’emergenza, dandone comunicazione al Ministero. In presenza di un incremento significativo dei livelli di contaminazione da aflatossine nel mais, in circoscritte aree di produzione, tali da non giustificare l’attivazione di misure straordinarie sarà possibile trasferire mais non conforme da avviare alla detossificazione, alla pulizia o altro trattamento fisico verso Regioni che hanno dichiarato l’emergenza e che attueranno le procedure straordinarie.

“Non siamo più dinanzi ad occorrenze sporadiche, ma piuttosto a situazioni che richiedono un approccio diretto alla prevenzione della possibile immissione nella catena alimentare o mangimistica del mais contaminato”.

Le Direzioni ministeriali parlano di perdurante “stato di emergenza” dovuto alle particolari condizioni climatiche che hanno determinato la contaminazione da aflatossine nelle produzioni di mais nel 2012. “Risultando difficilmente perseguibile l’adozione di deroghe temporanee ai limiti massimi vigenti”, il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero delle Politiche Agricole, le Regioni e l’ISS, ha elaborato delle procedure operative per gestire l’emergenza, sia a livello di autocontrollo che di controllo ufficiale. Si tratta di procedure per le autorità competenti e per gli operatori del settore mangimistico e alimentare, “al fine di permettere di ridurre i livelli di aflatossine nel mais mediante tecniche di pulizia o altro trattamento fisico”.

I riferimenti normativi sono il Regolamento CEE 1881/2006 che stabilisce per l’aflatossina B1 e le aflatossine totali due distinti tenori massimi nel mais, a seconda che si tratti di mais e relativi prodotti di trasformazione destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari, oppure che si tratti di mais da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico prima del consumo umano. La norma comunitaria riconosce la possibilità di ricorrere a tecniche di decontaminazione dove non si è potuto prevenire la presenza di contaminante. Inoltre, il Regolamento CE 1881 stabilisce il limiti di alfatossine nel mais destinato agli alimenti per la prima infanzia e di aflatossina M1 nel latte crudo.Mangimi

Per i mangimi la normativa di riferimento è la Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali, che stabilisce i limiti di aflatossina B1 nei prodotti destinati all’alimentazione animale. Tale normativa comunitaria prevede la possibilità di ricorrere alla pulizia o altro trattamento fisico nonché alla detossificazione dei prodotti destinati all’alimentazione animale al fine di abbattere la contaminazione e conformare i mangimi ai limiti massimi consentiti. Il mais non conforme ai limiti di aflatossina B1 destinato all’alimentazione animale può essere destinato allo stabilimento che esegue i trattamenti, a condizioni che sia accompagnato da un documento di trasporto/dichiarazione in cui si indica lo speditore, la quantità il lotto, e che riporti la dicitura “mais semilavorato destinato alla detossificazione”.

 Tratto da  del  28 Gennaio 2013