NOTA DELLA FNOVI: LA MANCATA PEC È CONDOTTA SANZIONABILE SOTTO IL PROFILO DISCIPLINARE

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Con la Circolare numero 13/2015 del 06.11.2015, la F.N.O.V.I. ricorda che la comunicazione dell’indirizzo PEC, da parte del professionista, al proprio Ordine è diventato obbligatoria a decorrere dal 29 novembre 2009.

In continuità con quanto già indicato nei precedenti atti di indirizzo diramati, la FNOVI ricorda che la mancata comunicazione della PEC da parte degli iscritti è condotta valutabile sotto il profilo disciplinare.

La FNOVI invita i Presidenti degli Ordini provinciali a dover proseguire nella “attività di vigilanza sugli iscritti affinché ottemperino agli obblighi di legge comprendendo soprattutto i vantaggi che derivano dall’utilizzo della PEC: economicità, velocità di consegna, semplicità d’uso, sicurezza e riservatezza dei contenuti, opponibilità a terzi e attestazione di invio e ricezione”.

Con l’occasione è stato inoltre rammentato che “la Federazione adempie con continuità e regolarità – per conto degli Ordini provinciali che l’hanno espressamente delegata – alle attività di aggiornamento sia dell’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) che raccoglie tutti gli indirizzi PEC dei professionisti presenti sul territorio italiano che del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei professionisti iscritti in Albi istituiti con legge”.

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