LA FNOVI APPROVA IL TESTO DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Logo fnovi_youngVotato dal Consiglio Nazionale, che si è tenuto ai Giardini Naxos (ME) il nuovo Codice Deontologico che è disponibile on line sul Nostro Portale web.

Il Presidente della Federazione, Gaetano Penocchio: ha affermato che “la nuova Carta della condotta professionale è il risultato di una elaborazione difficile, che riflette la fase storica che stiamo vivendo”.

Il Codice Deontologico è “il nostro miglior biglietto da visita” della professione veterinaria, secondo la definizione che nè dà il Presidente della Fnovi Gaetano Penocchio nel suo ultimo editoriale dedicato al vare del nuovo ‘navigatore’ della condotta professionale del medico Veterinario. ” Stiamo vivendo un tempo di cambiamenti in atto- ha dichiarato Penocchio nella sua relazione al Consiglio Nazionale che si è tenuto in Sicilia dal 7 al 9 Aprile 2017. Il “paradigma etico non si è ancora messo a fuoco” e per questo il Presidente della Fnovi parla di “inevitabili altre fasi di riforma del Codice che si conferma nella sua natura dinamica“.
Nella relazione all’ Assemblea degli Ordini, Penocchio ha anche evidenziato il collegamento fra Codice Deontologico e le leggi vigenti che lo sorreggono e gli danno forza giuridica, invitando i Presidenti riuniti a “non depotenziare la funzione disciplinare dell’Ordine, a dare il giusto significato all’azione disciplinare, fino al suo ultimo grado di giudizio, da non esercitare con spirito punitivo, ma di giustizia e di sviluppo della girurisprudenza professionale”.

Il nuovo Codice è un articolato riorganizzato che scende da 56 a 54 articoli, ma che approfondisce alcuni precetti e si arricchisce di una appendice di di approfondimento su alcuni articoli riguardanti il conflitto di interesse, nei settori maggiormente esposti ad esso, i concetti di ‘scienza, coscienza e professionalità” e i principi di stesura e consegna della documentazione sanitaria (relazione clinica), da conservare per 10 anni “per la massima prudenza e sicurezza”.
Ulteriori novità rispetto al Codice precedente, riguardano l’attività medico-legale, la sperimentazione scientifica, le tecnologie informatiche.

Tra le novità del nuovo testo, che introduce ex novo il concetto di ‘status professionale’; nel nuovo articolato viene definito il comportamento professionale con il richiamo a prestazioni “qualificate”, alla qualità e alle buone pratiche,  e si integrano i doveri di indipendenza.

  • Il nuovo Codice introduce il dovere per il Medico Veterinario di farsi promotore della cultura della legalità, rafforza i principi di colleganza fra gli iscritti, dettaglia le responsabilità del Direttore Sanitario e introduce il dovere di mettersi a disposizione in caso di calamità. Fra gli articoli sviluppati rispetto alla precedente stesura figura quello dedicato alla ricetta e al consenso informato, al quale si attribuisce ‘valore documentale’ quando è prestato in forma scritta.
  • Il Medico Veterinario non abusa del proprio status professionale in nessun caso. Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psicofisiche.
  • La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità. Dovere del medico veterinario, sia pubblico che privato, è garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all’abilitazione di Stato e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari.
  • Aggiornate alle novità digitali le informazioni dovute all’Ordine e precisate le prerogative di convocazione. Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella di Posta Elettronica Certificata. L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
  • Il Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato. Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocolli
    diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all’uso veterinario. Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale.
  • Il Medico Veterinario promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite
    e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale.
  • L’iscrizione all’ Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario. Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti. Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile. Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.