DEBUTTA L’ETICHETTA ‘SPERIMENTALE’: LATTE ITALIANO 100% – SARA’ IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2019

latte_crudoE’ entrato in vigore il 19 aprile le disposizioni del decreto 9 dicembre 2016, che prescrive l’indicazione dell’ origine in etichetta della materia prima per il latte (latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale) e i prodotti lattieri caseari. Il decreto attua il Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Obbligo sperimentale fino al 31 marzo 2019 – Un anno fa, l’Italia avviava a Bruxelles le prime verifiche di compatibilità del decreto attuativo nazionale con la normativa comunitaria: l’intento del Governo italiano era di valorizzare l’origine italiana del latte e dei prodotti di sua derivazione (burro, yogurt, latticini). L’esigenza di una maggiore trasparenza sull’origine del prodotto è ampiamente avvertita non solo fra i connazionali,  ma da tutti i consumatori europei tanto da sfociare in una risoluzione del Parlamento Europeo.

L’obbligo di indicare l’origine della materia prima in etichetta sarà in vigore fino al 31 marzo 2019. Pur trattandosi di una “sperimentazione”, l’obbligo è sanzionabile. L’auspicio del Governo italiano è che l’Unione Europea faccia proprio l’esempio italiano e adotti una analoga norma su scala comunitaria.
Entro il 31 dicembre 2018 l’Italia trasmetterà una relazione alla Commissione Europea.

Transizioni per i prodotti già sul mercato – In via transitoria, i prodotti  portati a stagionatura, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore del Decreto, possono essere commercializzati fino all’esaurimento scorte e comunque entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Definizioni e campo di applicazione – Una circolare interministeriale specifica il campo di applicazione e le definizioni del decreto. Le Linee guida indicano le modalità con le quali debbano essere riportate sulle confezioni di latte e dei prodotti lattiero caseari le informazioni dei sistemi di etichettatura previsti dal decreto 9 dicembre 2016. Fra le esclusioni dal campo di applicazione figurano il latte fresco già tracciato, i prodotti DOP e i prodotti alimentari che pur contenendo latte non sono prodotti di tipo caseario. Inoltre, le informazioni sono rese al consumatore finale e non riguardano la fase commerciale B2B.

Per “paese di mungitura” del latte si intende il luogo dove il latte è stato munto.
Per “paese di condizionamento” del latte si intende il luogo dove è avvenuto l’ultimo trattamento termico del latte a lunga conservazione, o del latte UHT.
Per “paese di trasformazione” si intende il paese d’origine dell’alimento, dove è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale del prodotto.

Nazionale e regionale– In aggiunta alle diciture di origine previste dal decreto è possibile impiegare diciture ulteriori, purché le stesse non ingenerino confusione nel consumatore, ad esempio: “100% latte sardo” (da riportare assieme a quella obbligatoria “origine del latte: Italia”); oppure  l’indicazione “latte 100% italiano”, “100% latte italiano” o “latte italiano 100%”, da riportare
in aggiunta a quelle obbligatorie quando il paese di mungitura e il paese di condizionamento o trasformazione siano l’Italia.

Origine: Italia, UE, Extra UE- Il Ministero delle Politiche Agricole  spiega che qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
– latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
– latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, verrà usata la dicitura “Paesi non UE”.

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Circolare congiunta Mipaaf-Mise
Disposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 per l’indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in attuazione del regolamento (UE) 1169/2011

Linee guida per le indicaziodisposizioni applicative del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 per l’indicazione dell’origine in etichetta

Tratto da

@nmviOggi Logodel 18 Aprile 2017