ECM: CHIARIMENTI

ecm_logoLa Commissione ECM ha pubblicato le decisioni adottate il 17 luglio. La Fnovi annuncia una circolare di chiarimenti.

La Determina CNFC riporta, fra le altre, le decisioni assunte in materia di esoneri, esenzioni, formazione all’estero, autoapprendimento, registrazione e certificazione dei crediti ECM.

Esonerati ed esenti – I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

Esonerabili anche – alle condizioni stabilite dalla Commissione- i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano in zone colpite da catastrofi naturali e i professionisti che frequentano corsi di formazione manageriale. Più vasta la categoria degli esentabili che ricomprende ad esempio i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione di figli, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, gravi motivi familiari, fravi patologie e assenze per malattie. Fra le esenzioni anche l’ aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale (Art.3 bis, comma 11 D.lgs n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni), aspettativa per cariche pubbliche elettive (D.lgs. n.151 del 26/03/2001)

L’esenzione dall’obbligo formativo ECM è fissato nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni.

Esonero ed esenzioni dovranno essere riconosciuti dalla sezione IV della Commissione ECM.

Formazione individuale all’estero– Sono riconosciuti crediti ECM nella misura del 50% dei crediti attribuiti dal singolo evento accreditato all’estero. I crediti acquisibili tramite formazione individuale all’estero non possono superare il 50% dell’obbligo formativo triennale. Nel caso in cui l’evento accreditato all’estero supera i 50 crediti formativi sono riconosciuti al massimo 25 crediti ECM.

Autoapprendimento – Ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per attività di a utoapprendimento ossia l’utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati; autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio). Il riconoscimento dell’autoapprendimento spetta al Gruppo liberi professionisti della CNFC.

Riduzione dell’obbligo formativo triennale. La determina definisce anche la gradazione della riduzione dei crediti formativi. il debito formativo è di 150 crediti complessivi per il triennio 2011-2013, con la possibilità di riportare dal triennio precedente (2008 – 2010) fino a 45 crediti. la riduzione si attua con criterio proporzionale:

  • riduzione di 15 crediti nel triennio 2011 – 2013 se il professionista ha acquisito da 30 a 50 crediti nel triennio 2008 – 2010
  • riduzione di 30 crediti nel triennio 2011
  • 2013 se il professionista ha acquisito da 51 a 100 crediti nel triennio 2008 – 2010
  • riduzione di 45 crediti nel triennio 2011 – 2013 se il professionista ha acquisito da 101 a 150 crediti nel triennio 2008 – 2010

L’obbligo formativo annuale per il professionista sanitario (non libero professionista) è di un terzo del proprio fabbisogno triennale (50 crediti/anno), al netto delle riduzioni derivanti da esenzioni ed esoneri. Il professionista sanitario può discostarsi del 50% dall’obbligo formativo annuale.

Registrazione manuale dei crediti– E’ ammessa la registrazione manuale di crediti ECM acquisiti nel periodo 2008/2013 non ancora presenti nella banca dati Co.Ge.A.P.S. Ai fini della registrazione, i professionisti presentano la richiesta, completa di attestato di partecipazione e di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Ordine di appartenenza.

Dossier formativo– Al fine di permettere la corretta costruzione del dossier formativo e per agevolare la verifica della corrispondenza degli obiettivi rispetto alla pianificazione, la determina riporta chiarimenti su come coniugare gli obiettivi formativi con le rispettive aree tematiche.

Certificazione dei crediti – La certificazione dei crediti viene effettuata, per i professionisti sanitari iscritti agli Ordini.tramite,il portale Co.Ge.A.P.S.

Tratto da@nmviOggi Logo del 17 Settembre 2013