IL 30 NOVEMBRE 2021 SCADE LA QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE PER L’ANNO 2021…..MA VI SONO DEI COLLEGHI CHE RISULTANO ANCORA MOROSI NEI CONFRONTI DELL’ORDINE!!

NEI MESI SCORSI SONO STATI RECAPITATI, MEDIANTE POSTA, GLI AVVISI DI PAGAMENTO PER LA QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ ORDINE PER L’ANNO 2021.

LA SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 2021 E’ IL 30 NOVEMBRE 2021

IN CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO O PER UN SUO EVENTUALE SMARRIMENTO, L’ISCRITTO E’ TENUTO A FARE RICHIESTA DEL DUPLICATO DEL M.AV ALLA
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RICHIEDENDOLO AL NUMERO TELEFONICO: 0342 528.111 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 17.00.


DA UN CONTROLLO CONTABILE PRESSO LA CASSA DELLA SEGRETERIA DELL’ ORDINE RISULTA CHE, IN DATA ODIERNA, VI SIANO DEI COLLEGHI CHE NON HANNO ANCORA PROVVEDUTO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE ANNUALI ARRETRATE.

SI PREGA PERTANTO TUTTI I COLLEGHI, DI VERIFICARE L’EVENTUALE PROPRIA SITUAZIONE DEBITORIA E DI PROVVEDERE IMMEDIATAMENTE AL PAGAMENTO DELLA/E QUOTA/E, MEDIANTE BONIFICO AL FILIALE DI BENEVENTO N° 1420/001198 COD. IBAN : IT91Q0503415000000000001198 INTESTATO: ORDINE DEI MEDICI VETERINARI PROVINCIA DI BENEVENTO, INDICANDO COME CAUSALE: QUOTA ISCRIZIONE ORDINE ANNO/I DEBITORIO/I, PER POI INVIARE COPIA DI AVVENUTO PAGAMENTO AL SEGUENTE INDIRIZZO EMAIL: info@ordineveterinaribenevento.it OPPURE ALL’INDIRIZZO PEC: ordinevet.bn@pec.fnovi.it


Tratto dallo Statuto degli Ordini e dei Collegi delle Professioni Sanitarie
DLvo 13 settembre 1946, n. 233
Regolamento di applicazione (D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221)
DL.VO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

(omissis)

Art. 4. – Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Consiglio, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio, stabilisce una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

(omissis)

Art. 11. – La cancellazione dall’Albo è pronunziata dal Consiglio Direttivo, d’ufficio o su richiesta del Prefetto o del procuratore della Repubblica, nei casi:

a. di perdita, da qualunque titolo derivata, della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili;

b. di trasferimento all’estero della residenza dell’iscritto;

c. di trasferimento della residenza dell’iscritto ;

d. di rinunzia all’iscrizione;

e. di cessazione dell’accordo previsto dal II comma dell’art. 9;

f. di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto.

La cancellazione, tranne nei casi di cui alle lettere d) ed e), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.

(omissis)