PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLE ETICHETTE ALIMENTARI

Il 22 novembre scorso è stato pubblicato il nuovo regolamento europeo sulle diciture delle etichette alimentari. Si tratta di una rivoluzione per l’intero settore perché  permetterà ai consumatori di scoprire con più facilità i segreti dei prodotti esposti sugli scaffali dei supermercati. Le novità sono rilevanti, per esempio non ci saranno più segreti per gli “oli vegetali” che dovranno indicare la tipologia ( soia, palma, … ),  è obbligatoria la tabella nutrizionale,  le diciture scritte con caratteri tipografici invisibili sono state vietate, gli allergeni dovranno essere ben evidenziati nell’elenco degli ingredienti.

La normativa si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati ad essere consegnati in tale stato al consumatore finale, ovvero ai ristoranti, agli ospedali o ad altre collettività simili.

La normativa non riguarda i prodotti destinati ad essere esportati al di fuori dell’Unione europea (UE).

L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non possono essere tali da:

• indurre l’acquirente in errore sulle caratteristiche o sugli effetti di tali prodotti alimentari;

• attribuire ad un prodotto alimentare (ad eccezione delle acque minerali naturali e dei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare per i quali esistono disposizioni comunitarie specifiche) delle proprietà di prevenzione, di trattamento e di cura di una malattia umana.

INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER L’ETICHETTATURA

L’etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono figurare nello stesso campo visivo.

Le indicazioni obbligatorie comprendono:

• la denominazione di vendita;

• l’elenco degli ingredienti costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall’indicazione del loro nome specifico, fatte salve alcune deroghe previste agli allegati I, II, III e III Bis. Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria corrispondente alla loro funzione principale.

A talune condizioni, l’indicazione degli ingredienti non è richiesta per:

1. gli ortofrutticoli freschi,

2. le acque gassificate,

3. gli aceti di fermentazione,

4. i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata,

5. i prodotti costituiti da un solo ingrediente quando la denominazione di vendita è identica al nome dell’ingrediente o permette di determinare la natura dell’ingrediente senza rischio di confusione.

Alcuni additivi ed enzimi non sono considerati come ingredienti; si tratta di quelli utilizzati come ausiliari tecnologici o che sono contenuti in un ingrediente senza svolgere una funzione tecnologica nel prodotto finito;

• la quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti espressa in percentuale. Questo requisito si applica quando l’ingrediente o la categoria di ingredienti:

1. figura nella denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita,

2. è messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica, o

3. è essenziale per caratterizzare un determinato prodotto alimentare (possono tuttavia essere previste alcune eccezioni);

• la quantità netta espressa in unità di volume per i prodotti liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni particolari sono tuttavia previste per i prodotti alimentari venduti al pezzo e per quelli solidi presentati in un liquido di copertura;

• il termine minimo di conservazione. Questa data si compone del giorno, del mese e dell’anno, salvo per gli alimenti la cui conservazione è inferiore a 3 mesi (sono sufficienti giorno e mese), per gli alimenti con termine massimo di conservazione di 18 mesi (sono sufficienti il mese e l’anno) o aventi un termine di conservazione superiore a 18 mesi (è sufficiente l’anno).

Il termine è preceduto dalla dicitura «Da consumarsi preferibilmente entro il…» quando la data comporta l’indicazione del giorno oppure «Da consumarsi preferibilmente entro fine…» negli altri casi.

L’indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:

1. gli ortofrutticoli freschi non trattati,

2. i vini e le bevande con un contenuto di alcole pari o superiore al 10% in volume,

3. le bevande rinfrescanti non alcolizzate,

4. i succhi di frutta e le bevande alcolizzate in recipienti individuali di oltre 5 litri, destinati alle collettività,

5. i prodotti della panetteria e della pasticceria consumati normalmente entro le 24 ore successive alla fabbricazione,

6. l’aceto,

7. il sale da cucina,

8. gli zuccheri allo stato solido,

9. i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati,

10. le gomme da masticare,

11. le porzioni individuali di gelati.

Nel caso di prodotti alimentari rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza;

• le condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione;

• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. Quanto al burro prodotto nel territorio di uno Stato membro, lo Stato membro può richiedere soltanto l’indicazione del fabbricante, del condizionatore o del venditore;

• il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore;

• le istruzioni per l’uso devono essere indicate in modo tale da consentire un uso appropriato del prodotto alimentare;

• l’indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume.

Inoltre tra i provvedimenti più importanti del regolamento, spiccano l’obbligo di indicare nelle etichette il Paese d’origine o il luogo di provenienza di tutte le carni fresche, così come era stato fatto per quella bovina sulla scia della mucca pazza e per estenderla anche a maiale, pollame, agnello e capra; per quanto riguarda invece le carni trasformate in salumi e latte e/o derivati, l’obbligatorietà d’indicazione verrà dilatata in tappe in un lasso di 2 e 3 anni.

Altre modifiche riguardano le tabelle nutrizionali che dovranno riportare in maniera comprensibile il contenuto energetico degli alimenti confezionati e le percentuali di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, proteine, zuccheri, sale espresse per 100 g o 100 ml di prodotto.

La presenza di allergeni dovrà essere indicata in grassetto nella lista degli ingredienti per gli alimenti confezionati ma anche per i cibi non imballati, come quelli serviti nelle mense e nei ristoranti, dovrà essere possibile al consumatore reperire tali informazioni.

DEROGHE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le disposizioni europee applicabili a prodotti alimentari specifici possono autorizzare il carattere facoltativo delle indicazioni relative all’elenco di ingredienti e alla data di durata minima. Tali disposizioni possono prevedere altre indicazioni obbligatorie, purché esse non danneggino l’informazione del compratore.

Sono previste alcune disposizioni particolari per quanto riguarda:

• le bottiglie di vetro riutilizzabili e gli imballaggi di piccole dimensioni;

• gli alimenti preimballati. Allorquando i prodotti preimballati vengono commercializzati a un livello anteriore alla vendita al consumatore finale o sono consegnati a collettività per essere trattati, le indicazioni possono figurare soltanto sui documenti commerciali purché la denominazione di vendita, la data di durata minima e il nome e l’indirizzo del fabbricante o del confezionatore figurino sull’imballaggio esterno del prodotto alimentare;

• gli alimenti presentati non preimballati alla vendita o gli alimenti imballati in occasione della vendita su richiesta del compratore.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La commercializzazione dei prodotti alimentari conformi alla direttiva può essere vietata soltanto da disposizioni nazionali specifiche giustificate da ragioni particolari come: la protezione della salute pubblica, la repressione delle frodi ovvero la protezione della proprietà industriale e commerciale.

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