MACELLAZIONE D’EMERGENZA: PRECISAZIONI MINSAL-REGIONI

Service vétérinaire en abattoir.Precisazioni dal Ministero della Salute alle Regioni sugli animali macellati d’emergenza, in base al Regolamento UE 218/2014. Definizione delle competenze tra veterinario ufficiale e libero professionista. Disposizioni per il trasporto delle carcasse, i controlli di laboratorio e il destino delle carni al consumo.

A seguito di un incontro con le Regioni risalente al 27 maggio scorso, la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione ha diffuso una circolare ai Servizi Veterinari regionali. La nota riporta alcune precisazioni- concordate con le stesse Regioni- riguardanti le competenze nella visita ante mortem, il trasporto della carcassa al macello e il destino delle carni in base all’esito dei controlli di laboratorio.
Visita ante mortem: definizione delle competenze tra veterinario ufficiale e il veterinario libero professionista.
Il Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Cap. VI (macellazione d’urgenza al di fuori del macello), comma 2 prevede che “Un veterinario deve eseguire l’ispezione ante mortem dell’animale” ed il Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato 1, Cap. 11, paragrafo B, comma 4 così recita ‘In caso di macellazione d’emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il veterinario ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell’animale rilasciata rispettivamente dal veterinario o dalla persona formata in conformità del regolamento (CE) n. 853/2004“.

Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, gli ungulati domestici che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, possono essere sottoposti a visita ante mortem da un veterinario libero professionista.
Rimane la possibilità da parte della ASL, competente per territorio di effettuare verifiche sull’attività del veterinario in riferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell’ispezione ante mortem di cui all’Allegato III, Cap. VI, comma 6 del Reg. CE n. 853/2004. Quest’ultimo, infatti, in quanto a tutti gli effetti esercente di un servizio pubblico, risponde del reato di falsità ideologica ed è, pertanto, perseguibile in caso di attestazione mendace in atto pubblico.Resta inteso che la carcassa al macello deve essere accompagnata sia dal modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell’azienda previsto dal Reg. CE 854/2004, Allegato 1, Sezione IV, Capo X, lettera B che dalle informazioni sulla catena alimentare (ICA).

Trasporto della carcassa al macello e possibilità di raccolta da diversi allevamenti con un unico mezzo refrigerato

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato tenuto conto della difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea delle carcasse. Nel rispetto dei principi di biosicurezza è possibile caricare sullo stesso automezzo carcasse provenienti da allevamenti diversi. Resta inteso che l’eventuale carico multiplo dovrà tenere conto che il trasporto non superi le 2 ore.
Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni.

  • il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito. Se del caso vanno adottati opportuni accorgimenti in modo da prevenire o limitare, per quanto possibile, la contaminazione delle rime di taglio in corrispondenza del punto di jugulazione e, laddove condotta, di eviscerazione;
  • i visceri e il sangue vanno trasportati in contenitori chiusi unitamente alla carcassa.
  • nel caso di trasporto di più carcasse sullo stesso mezzo dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri;
  • non possono essere trasportati nello stesso vano di carico, e contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d’urgenza, animali vivi.

Controlli di laboratorio sulle carni e loro destino in base all’esito
In caso di esiti favorevole della visita post mortem il veterinario ufficiale procede al prelievo sistematico, in singola aliquota, di un campione di muscolo per l’esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti e di fegato per l’esame batteriologico.
Il prelievo di porzioni di muscolo al fine della conduzione degli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze inibenti rientra tra gli accertamenti necessari al fine dell’emanazione del giudizio di idoneità delle carni al consumo, pertanto alle carni non potranno essere applicati i bolli sanitari prima della conclusione, con esito favorevole, dei diversi esami tra cui quelli di laboratorio.
Nel caso in cui l’esame per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito sfavorevole il veterinario ufficiale provvede a un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto (tipologia di campionamento: clinico-anamnestico), e procedendo al sequestro della carcassa. Le spese di queste ultime analisi sono a carico dell’OSA conformemente a quanto già previsto nel PNR.
In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.

Carni : destino delle stesse
Il Reg. (UE) n.218/2014 prevede all’art. 2 una modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n.854/2004 e in particolare al comma 1 sancisce: “alla sezione 1, capo III, il punto 7 è soppresso“.

CIRCOLARE_ANIMALI_MACELLATI_DEMERGENZA.

Tratto da@nmviOggi Logo  del 25 Giugno 2014