DISPOSITIVO DIRIGENZIALE – SCATTA LA REGOLAMENTAZIONE DEI SUINI “DA COMPAGNIA”

Microchip per i pet pigs e registrazione in BDN dei loro proprietari e dei luoghi di detenzione. Limite numerico fino a due animali. Sterilizzazione per evitare la riproduzione. Movimentazioni verso le strutture veterinarie per motivi sanitari. Divieto di abbandono. Il Ministero della Salute ha emanato le nuove regole di detenzione e tutela dei suini non destinati alla produzione di alimenti.
Nell’ambito delle misure di contrasto alla Peste Suina Africana, il Ministero della Salute emana le annunciate norme di gestione e detenzione dei suini con finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti. Facendo seguito alla comunicazione di febbraio, i Servizi Veterinari sono i principali destinatari del Dispositivo Dirigenziale firmato il 16 maggio scorso dal Direttore Generale della Sanità Animale Pierdavide Lecchini.

Il dispositivo detta obblighi di identificazione, registrazione e movimentazione, soggetti ad attività di controllo ufficiale. In caso di inadempienza sono previste misure restrittive e sanzioni.

Proprietario “operatore”– Chiunque detiene suini con orientamento produttivo NON DPA  viene  giuridicamente considerato come “operatore” e in quanto tale è tenuto a garantire la loro identificazione e tracciabilità. L’operatore di suini NON DPA coincide con il proprietario di tali animali.

Il luogo di detenzione è “stabilimento”
– Il luogo dove è detenuto un suino NON DPA è giuridicamente considerato “stabilimento” e l’operatore di suini NON DPA, è tenuto a richiederne la registrazione in BDN.

Trasponder per l’identificazione- I suini NON DPA sono identificati mediante microchip elettronico iniettabile -in zona peri auricolare sinistra-riportante un codice di identificazione univoco attribuito da BDN. Il microchip è applicato da un medico veterinario ASL o autorizzato dalla ASL. Le attività di identificazione saranno applicabili al completamento delle neessarie funzionalità informatiche. La data di avvio sarà comunicata con dispositivo direttoriale pubblicato sul Portale del Ministero della salute e mediante avviso pubblicato in BDN.
Ciascun suino NON DPA così identificato è registrato in BDN.

Adeguamento in 15 giorni–  L’operatore che già detiene suini NON DPA deve porre in essere alcune azioni, “tempestivamente e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione” del dispositivo dirigenziale. Le seguenti:
a) se se lo stabilimento è già registrato in BDN, deve fare richiesta di variazione dell’orientamento produttivo.
b) se lo stabilimento non è ancora registrato in BDN, deve richiederne la regolarizzazione al servizio veterinario della ASL territorialmente competente
Per entrambe le situazioni la ASL registra lo stabilimento e l’operatore in BDN dopo aver verificato la presenza dei requisiti di sanità e benessere animale e dei requisiti in materia di igiene e regolamentazione urbana.

Limiti e regole di detenzione– In ciascuno stabilimento con orientamento produttivo NON DPA non possono essere detenuti suini con altro orientamento produttivo e gli animali sono in ogni caso esclusi dai fini zootecnici, quindi dalla commercializzazione, riproduzione e produzione di alimenti. In tali stabilimenti l’operatore può detenere non più di due suini NON DPA contemporaneamente.
Per rispettare il limite numerico, se trattasi di suini di sesso diverso, l’operatore adotta misure idonee ad impedirne la riproduzione anche attraverso la sterilizzazione chirurgica o farmacologica.
A tutela dello stato sanitario del suino NON DPA l’operatore deve garantirne la contenzione e l’assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici. Se i suini sono detenuti
all’aperto l’operatore garantisce la presenza di strutture che assicurino l’effettiva separazione da altri suini, sia domestici e sia selvatici a vita libera.

NON DPA a vita- I suini NON DPA non possono essere destinati al consumo umano. La dichiarazione di suino NON DPA è irrevocabile ed esclude il suino dal consumo umano per tutta la sua vita.

Morte, furto e abbandono– L’operatore comunica la morte e la denuncia di smarrimento e di furto dei suini entro 3 giorni da tali eventi alla ASL competente che deve registrarli in BDN entro 7 giorni dall’evento stesso. È vietato l’abbandono dei suini NON DPA.

Movimentazioni –  L’operatore di suini NON DPA in caso di movimentazioni deve sempre garantire la contenzione degli animali e l’assenza di contatti, diretti o indiretti, con altri suini, sia domestici che selvatici. L’acquisizione e la movimentazione  sono ammesse esclusivamente previa compilazione da parte dell’operatore del documento di accompagnamento informatizzato, ovvero della dichiarazione di provenienza e di destinazione degli animali (Modello 4), utilizzando l’apposita funzionalità della BDN.

Movimentazione verso strutture veterinarie – Le movimentazioni verso strutture veterinarie “per urgenti necessità di sanità e benessere animale” rappresentano una eccezione e non è richiesto il Modello 4. E’ tuttavia richiesta una documentazione attestante la movimentazione eccezionale per urgenti necessità di sanità e benessere animale, che deve essere resa disponibile dagli operatori e dai veterinari per ogni controllo.

Malattie– In caso di focolai di malattie animali, ai suini NON DPA si applicano le specifiche misure disposte dall’autorità competente, fatte salve eventuali specifiche deroghe.

Anche i suini “da compagnia” saranno registrati in BDN

DISPOSITIVO_SUINI_NON_DPA

Tratto da del 31 Maggio 2022