DDL IN SENATO: USO DEL TERMINE CARNE E CIBI SINTETICI: PRIMO SI’ AI DIVIETI

Il Senato ha approvato il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Vietato anche denominare “carne” i prodotti fatti soltanto con proteine vegetali. Definite le autorità competenti: anche il Ministero della Salute, le Regioni e le Asl sono titolate ai controlli e ad elevare sanzioni che, nei casi più gravi, possono arrivare fino a 150 mila euro.

Accompagnato dalla relazione della Senatrice Maria Cristina Cantù (Lega), il disegno di legge che vieta la produzione e l’immissioni di cibi e mangimi sintetici è stato approvato oggi dall’Assemblea del Senato (93 voti favorevoli, 28 contrari e 33 astenuti). Il testo è quello proposto dalle Commissioni riunite Agricoltura e Sanità e integra la proposta iniziale del Governo con ulteriori divieti sull’utilizzo improprio del termine “carne”.
Gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che non rispettano i divieti rischiano fino a 150 mila euro di multa in relazione al fatturato.

Cibi sintetici – Il divieto proposto dal Governo è stato precisato dal Senato in divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi “costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati”. Agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi è vietato impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Riferimenti a carne e ad animali 
– Palazzo Madama ha inoltre introdotto il divieto di utilizzo del termine carne per i prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.  Vietati anche i riferimenti ad animali. Sarà un decreto del Masaf ad elencare le denominazioni che potrebbero indurre in errore il consumatore, circa il contenuto proteico dell’alimento.

Gli interessi tutelati – I divieti tutelano il patrimonio zootecnico nazionale, la salute umana, gli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all’informazione.

Controlli e sanzioni – Il disegno di legge individua le autorità che – per i profili di rispettiva competenza-  svolgono i controlli sull’applicazione della legge: Ministero della salute, regioni,  province autonome di Trento e di Bolzano, aziende sanitarie locali, Comando carabinieri per la tutela della salute, il Comando unità forestali (CUFA), l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per i prodotti della filiera ittica si aggiungono le Capitanerie di porto e la Guardia costiera.
Le verifiche si svolgono, ove necessario, ricorrendo al personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.

Sanzioni – Per chi viola i divieti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 10 mila  fino ad un massimo di 60 mila euro, oppure del 10 per cento del fatturato totale annuo. La sanzione massima non può eccedere comunque i 150 mila euro. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l’applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo.
Il Senato ha previsto che alle medesime sanzioni sia soggetto “chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte” vietate, sia in materia di cibi sintetici che di utilizzo irregolare della denominazione “carne”.

L’iter non è concluso, il provvedimento passa alla Camera.

Ddl Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sinteticiNuovo titolo: “Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali”.

Tratto da del 19 Luglio 2023