Oggetto: Procedure sulla corretta identificazione dei cani e tracciabilità delle movimentazioni
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che con la Legge regionale n. 13 del 22 luglio 2025 “Misure per il riordino e l’adeguamento della legislazione”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 51 in data 23 luglio 2025, all’articolo 4 (modifiche alla Legge regionale 11 aprile 2019 n. 3) vengono soppresse le parole “e, comunque non oltre il 30 giugno 2025” riportate al comma 1bis dell’articolo 25 (Legge regionale n. 25 del 30/12/2024 – articolo 51). Pertanto, le sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 25 per le violazioni degli obblighi previsti dai commi 3 e 5 dell’articolo 6 non si applicano ai proprietari di cani di età superiore ai 12 mesi non ancora identificati e registrati in Banca Dati Regionale – Anagrafe Canina Campania.
Nelle more del ripristino delle procedure” alert” sui sistemi informatici regionali, che garantiranno la corretta gestione della tracciabilità e interesseranno, quindi, solo i cani sotto l’anno di età, vogliano i servizi veterinari e i liberi professionisti implementare la banca dati (BDU) senza disattendere a quanto disposto dalla normativa cogente.
Pertanto, si richiamano i medici veterinari liberi professionisti accreditati a segnalare eventuali registrazioni difformi a quanto previsto dalla vigente normativa regionale (mancata tracciabilità e applicazione del microchip oltre i termini) ai servizi veterinari territorialmente competenti per i consequenziali provvedimenti sanzionatori.
Si riporta di seguito una breve guida utente:
Cane privo di microchip identificativo di età superiore ai 12 mesi: non si eleva alcuna sanzione. |
Cane privo di microchip identificativo di età inferiore ai 12 mesi: se colui che richiede l’iscrizione in anagrafe è anche il proprietario della fattrice e la microchippatura avviene entro i 30 giorni previsti dalla norma regionale: non si eleva alcuna sanzione. |
Cane privo di microchip identificativo di età inferiore ai 12 mesi: se colui che richiede l’iscrizione in anagrafe è in possesso dei dati per la tracciabilità del cane (codice fiscale del cedente, microchip e data di nascita della fattrice) si eleva sanzione a carico del cedente. |
Cane privo di microchip identificativo di età inferiore ai 12 mesi: se colui che richiede l’iscrizione non è in grado di fornire elementi per la tracciabilità del cane si eleva sanzione a suo carico. |
Cane privo di microchip identificativo: se colui che richiede l’iscrizione dichiara la provenienza estera del cane, si eleva sanzione a suo carico e il cane deve essere posto in vincolo sanitario (L 201/2010 art.5) |
Cane randagio vagante sul territorio prelevato dai servizi veterinari su segnalazione della polizia municipale: dopo il ricovero presso la struttura sanitaria Asl per le prestazioni di primo livello (identificazione con microchip e sterilizzazione) il cane viene trasferito presso il canile pubblico o privato convenzionato. Il cane può essere dato in affido temporaneo entro trenta giorni dalla cattura e in affido definitivo (adozione) dopo detto termine, se non reclamato da un ipotetico proprietario e previa sterilizzazione. In caso di adozione di un cane in età prepubere, l’adottante si impegna a riportarlo presso i servizi veterinari per la sterilizzazione o ad effettuarla presso un libero professionista di sua fiducia, dandone comunicazione alla ASL. |
Cane randagio vagante sul territorio prelevato impropriamente e condotto presso i servizi veterinari da un privato cittadino: il cane viene identificato e registrato a nome del Sindaco del Comune di ritrovamento, dichiarato dal conduttore con autocertificazione. Il cane dopo il ricovero presso la struttura sanitaria ASL per le prestazioni di primo livello (identificazione con microchip e sterilizzazione) viene trasferito presso il canile pubblico o privato convenzionato. Il cane può essere dato in affido temporaneo entro trenta giorni dalla cattura e in affido definitivo (adozione) dopo detto termine, se non reclamato da un ipotetico proprietario e previa sterilizzazione. In caso di adozione di un cane in età prepubere, l’adottante si impegna a riportarlo presso i servizi veterinari per la sterilizzazione o ad effettuarla presso un libero professionista di sua fiducia, dandone comunicazione alla ASL. |