REGOLAMENTO DI ESECUZIONE – ANIMAL HEALTH LAW: IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA’

La Commissione europea aggiunge un nuovo tassello al mosaico della nuova Legge di Sanità Animale applicabile in tutta l’Unione dal 21 aprile prossimo.

Con il Regolamento di esecuzione 2021/520, la Commissione attua le norme sulla tracciabilità degli animali terrestri detenuti dall’uomo previste dal nuovo Regolamento di Sanità Animale (Animal Health Law).
Dal 21 aprile 2021 sarà obbligatorio, a livello unionale, che gli allevatori delle specie bovina, ovina, caprina e suina  trasmettano le informazioni relative ai loro animali alle basi dati informatizzate gestite da ciascuno Stato Membro, con le modalità appunto definite dal Regolamento 520, sia per quanto riguarda l’accesso che l’inserimento.

Due gli scopi delle banche dati: a) garantire l’applicazione efficace delle misure di prevenzione e controllo delle malattie animali; b) facilitare la tracciabilità degli animali terrestri detenuti, dei loro movimenti tra gli Stati membri e del loro ingresso nell’Unione. I database degli animali terrestri dovranno essere comparabili in tutta l’Unione, anche per consentire che lo scambio di dati elettronici tra Stati membri possa sostituire il rilascio dei documenti di identificazione dei bovini movimentati.

Il Regolamento 520 definisce anche le specifiche tecniche relative ai mezzi di identificazione da utilizzare per varie specie di animali terrestri, in particolare bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi. Tali identificatori elettronici dovranno essere approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli animali sono detenuti, tenendo conto delle pertinenti norme ISO/IEC.

Il Regolamento di Sanità Animale (Animal Health Law AHL) applicabile anche all’Italia dal 21 aprile 2021. Fino a quella data, valgono alcune esenzioni  dall’utilizzo del sistema di identificazione e registrazione per quanto riguarda alcune categorie di animali, come gli animali allevati in condizioni estensive. In via transitoria, gli operatori degli Stati membri possono continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021.

Per “animali terrestri”, ai sensi della AHL, si intendono: volatili, mammiferi terrestri, api e calabroni; per “animali detenuti”, gli animali detenuti dall’uomo.


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/520
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.

Tratto da del 26 Marzo 2021