DAL 1 LUGLIO 2009 SI APPLICA IL REGOLAMENTO EUROPEO 504/2008 PER L’IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI

Dal 1 luglio 2009 si applica il Regolamento europeo 504/2008 (Attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi)
Le disposizioni transitorie che hanno accompagnato il Regolamento dall’emanazione ad oggi, avevano lo scopo di permettere agli Stati membri di adattarsi alle nuove norme. Esse stabilivano che:
– gli equidi nati entro il 30 giugno 2009 e identificati entro questa data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE sono considerati identificati in conformità del presente
regolamento. I documenti di identificazione per questi equidi sono registrati ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.
-gli equidi nati entro il 30 giugno 2009, ma non identificati entro tale data in conformità delle decisioni 93/623/CEE o 2000/68/CE, sono identificati in conformità del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009.

Con l’applicazione del Regolamento 504/2008 gli equidi nati nella Comunità sono identificati per mezzo di un documento di identificazione unico conforme al modello figurante nell’ allegato I «documento di identificazione» o «passaporto”, rilasciato per tutta la durata di vita dell’equide da una organizzazione o associazione ufficialmente approvata o riconosciuta dallo Stato Membro interessato, inserita in un elenco pubblicato in un sito Internet accessibile a tutti.

Un’opzione aggiuntiva al documento di identificazione potrà essere rappresentata dalla “carta intelligente”, una carta in plastica con chip incorporato per gli equidi movimentati all’interno di uno stesso Stato Membro.

Quanto al metodo di identificazione, la Commissione osserva che i dispositivi elettronici («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale e questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l’equide e il mezzo di identificazione. È quindi opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre tuttavia prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell’identità dell’animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione. All’animale viene attribuito un codice UELN (Universal Equine Life Number), un codice unico a vita, alfanumerico a quindici cifre contenente informazione sull’equide e sulla base dati.
Il sistema di identificazione degli equidi si compone dei seguenti elementi: a) un documento di identificazione unico valido a vita; b) un metodo che permetta di stabilire un nesso univoco tra il documento di identificazione e l’equide; c) una base di dati nella quale sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell’identificazione dell’animale per il quale un documento di identificazione è stato rilasciato a una persona registrata in tale base di dati.
La responsabilità dell’identificazione spetta in primo luogo al detentore, dato che secondo le legislazioni comunitaria e nazionali il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la piena responsabilità.
Gli Stati membri definiscono le qualificazioni minime richieste per l’impianto del transponder o designano la persona o la professione abilitata.

Il transponder è impiantato per via parenterale in condizioni di asepsi tra il margine posteriore dell’occipitale e il garrese, a metà del collo, nella zona del legamento nucale. L’autorità competente può tuttavia autorizzare l’impianto del transponder in un altro punto del collo dell’equide, purché in tal caso l’impianto non nuoccia al benessere dell’animale e non aumenti il rischio di migrazione del transponder.

Il Sottosegretario Francesca Martini ha annunciato la predisposizione di un disegno di legge “che regoli la complessa materia della tutela del benessere e della salute degli equidi che dovrà essere il risultato di un confronto tra tutte le categorie e gli enti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel mondo del cavallo”. Fra i punti qualificanti del provvedimento figura proprio l’identificazione: “l’anagrafe equina è alla base di tutto”- ha spiegato il Sottosegretario- “un unico documento d’identità e un numero unico a vita che individui il Cavallo come previsto dal Regolamento Europeo 504”.