CON IL REGOLAMENTO EUROPEO 68/2013 – AGGIORNATO IL CATALOGO DELLE MATERIE PRIME PER I MANGIMI

Mangimi falceCosa si intende per grasso animale? E per polpa di patate, farina di riso, buccette e melasso? Descrizioni ufficiali nel Regolamento Europeo 68/2013 .
Il nuovo Catalogo delle materie prime per mangimi è sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Voci nuove e migliorate – Istituito nel 2011, il Catalogo è stato nuovamente pubblicato alla luce delle modifiche apportate ad alcune voci di nuova introduzione o per le quali sono state migliorate le descrizioni, in particolare per quanto riguarda i derivati di oli e grassi.

Tenori massimi di impurità – Altre modifiche hanno riguardato anche il tenore massimo di impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici. Le materie prime per mangimi devono essere esenti da impurità chimiche derivanti dal processo di fabbricazione e dai coadiuvanti tecnologici, a meno che nel catalogo sia fissato un tenore massimo specifico.

Ex prodotti alimentari – Inoltre, l’aggiornamento ha tenuto contro degli ex prodotti alimentari, come eccedenze di produzione, prodotti o alimenti che hanno superato la data di scadenza, fabbricati in conformità alla legislazione alimentare, ai quali si devono applicare norme specifiche.
Gli ex prodotti alimentari» sono prodotti alimentari, diversi dai residui della ristorazione, fabbricati, in modo del tutto conforme alla legislazione comunitaria sugli alimenti, per il consumo umano ma che non sono più destinati al consumo umano per ragioni pratiche, logistiche o legate a difetti di lavorazione, d’imballaggio o d’altro tipo, senza che presentino alcun rischio per la salute se usati come mangimi. La fissazione di tenori massimi definiti regolamento (CE) n. 767/2009 non si applica agli ex prodotti alimentari e ai residui della ristorazione. Essa si applica quando tali alimenti sono ulteriormente lavorati al fine dell’ottenimento di mangimi.

Anche se l’uso del catalogo è facoltativo, gli operatori che utilizzano una materia prima presente nel catalogo garantiscono che è conforme al regolamento (CE) n. 767/2009 Inoltre, la denominazione di una materia prima per mangimi può essere usata unicamente per indicare una materia prima per mangimi che soddisfi i requisiti relativi alla voce interessata. Tutte le voci del Catalogo rispettano le restrizioni sull’impiego di materie prime per mangimi conformemente alla normativa pertinente dell’Unione.

Dato l’elevato numero di modifiche apportate il Catalogo pubblicato sulla GUCE sostituisce il precedente. Le materie prime per mangimi etichettate prima del 19 agosto 2013, in base al vecchio catalogo, possono continuare a essere immesse sul mercato e a essere usate fino a esaurimento delle scorte.

Tratto da  del  01 Febbraio 2013