SPESE VETERINARIE, CHIARIMENTI NELLA GUIDA AL 730

logo agenzia_entrateL’ Agenzia delle Entrate pubblica una guida al 730 per ottenere i benefici fiscali di legge. Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o pratica sportiva. Detrae chi ha sostenuto la spesa, anche se non è il proprietario. Limite di detraibilità: 49 euro. La Circolare 7/E dell’ Agenzia delle Entrate è “una trattazione sistematica” delle disposizioni che consentono alle persone fisiche di dichiarare i propri redditi e ottenere i rimborsi fiscali spettanti per legge (oneri detraibili, deducibili, ritenute  e crediti di imposta). La Guida- fra le più dettagliate ed esaustive al riguardo- è “in linea con lo Statuto del contribuente, che fonda i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sui principi di collaborazione e buona fede”. Per la sua realizzazione le Entrate hanno preso spunto dalla Guida che da tempo la Consulta dei CAF predispone annualmente a beneficio dei propri addetti.
La circolare dettaglia anche i documenti che devono essere obbligatoriamente prodotti ai fini del Modello 730, sia esso presentato in autonomia dal contribuente oppure tramite il commercialista o il CAF (Centro di Assistenza Fiscale).
Per la prima volta, nel 730 precompilato del 2017 saranno riportate le spese veterinarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria dai Medici Veterinari; anche in virù di questa innovazione, la circolare contiene importanti precisazioni e chiarimenti. Nella Guida sono indicate anche le istruzioni per la detrazione delle spese universitarie sostenute per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria e delle spese per i cani guida.

Spese veterinarie (Rigo E8/E10, cod. 29)
Per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 per cento delle spese medesime calcolata nel limite massimo di euro 387,34 con un abbattimento di euro 129,11.
La detrazione spetta:
-al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale;
– per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.1).
La detrazione, quindi, non spetta -per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (DM n. 289 del 2001).
La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207), gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del DLGS n. 193 del 2006, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).

Medicinali veterinari- Anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare- ai fini della detrazione- la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24). E’ necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.08.2009 n. 218 e Circolare. 30.07.2009 n. 40/E).
La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario).
Non rileva il luogo dove sono stati acquistati detti medicinali; infatti, la detrazione spetta per l’acquisto di farmaci certificati da scontrino parlante anche se venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della salute (come per la vendita di farmaci generici nei supermercati). La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica.

Mangimi speciali non ammessi– In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani, le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Documentazione da controllare e conservare:
– Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario
– Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali
– Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

Limite di detraibilità
La detrazione massima spettante è pari a euro 258 x 19 per cento = euro 49,02, arrotondato a euro 49.
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.4.2).
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (Certificazione Unica) 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 29.

Detrazione per il mantenimento dei cani guida (Rigo E81)
Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 516,46 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. La documentazione da controllare e conservare è la seguente:

– Documentazione attestante il possesso del cane guida
– Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica.
E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità.

Detrazione spese universitarie– La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, italiani o stranieri.
La detrazione spettaper le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria; corsi universitari di specializzazione; corsi di perfezionamento;  master universitari (un master  erogato da un consorzio al quale una università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata); corsi di dottorato di ricerca.
La detrazione spetta per le spese sostenute per:
– tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
– soprattasse per esami di profitto e laurea;
-la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione è una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria
La detrazione, nella misura dl 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale. La documentazione richiesta riguarda le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2016. (Nel caso di una università non statale, l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’università).
Per i canoni di locazione per studenti universitari, la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Le scadenze- La Dichiarazione dei redditi precompilata sarà messa a disposizione dei contribuenti, on line, dal 18 aprile. Il 730 precompilato potrà essere modificato e inviato dai cittadini dal 2 maggio al 24 luglio. Per chi presenta il 730 tramite Caf o professionista abilitato, c’è tempo fino al 7 luglio. Per chi lo presenta in autonomia direttamente agendo sul sito delle Entrate ha tempo fino al 24 luglio.

IL_TESTO_DELLA_CIRCOLARE

Tratto da

@nmviOggi Logodel 06 Aprile 2017