NUOVO REGOLAMENTO UE 2017/1981 – CONDIZIONI DI TEMPERATURA DURANTE IL TRASPORTO DELLE CARNI

Dal 21 novembre è autorizzato il trasporto di carni anche se non hanno ancora raggiunto la temperatura minima di stoccaggio presso il macello.
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 285 del 1° novembre il Regolamento (UE) 2017/1981, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) 853/2004 per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto delle carni.
Afferma il Ceirsa che questo provvedimento “permette alle carcasse, alle mezzene, ai quarti o alle mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini di essere trasportate anche se non hanno ancora raggiunto la temperatura minima di stoccaggio presso il macello di +7 °C, purché siano soddisfatte le condizioni indicate nell’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/1981”.
Per questa modifica a quanto visto dal regolamento (CE) 853/2004 si è tenuto conto di due pareri scientifici dell’Autorità europea per la Sicurezza alimentare: uno sui rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo durante il magazzinaggio e il trasporto di carni (carni di ungulati domestici) e uno sulla proliferazione di batteri della decomposizione durante il magazzinaggio e il trasporto di carni.
I parametri per il trasporto delle carni variano a seconda del periodo che intercorre dall’inizio del carico delle carni nel veicolo fino al completamento dell’ultima consegna (a 6, 30 o 60 ore). Conformemente al regolamento (CE) 2073/2005, il conteggio delle colonie aerobiche deve essere valutato periodicamente dagli operatori del settore alimentare e può essere utilizzato come indicatore del limite superiore di concentrazione delle specie di batteri della decomposizione eventualmente presenti nelle carni. (Tratto da Ceirsa.org)