MANGIMI MEDICATI, EMENDAMENTI AL NUOVO REGOLAMENTO

Mangimi falceIl prossimo regolamento sui mangimi medicati aggiorna l’attuale legislazione dell’UE che presenta ormai troppe lacune. Ma per la Commissione AGRI non basta. Proposto il divieto di mangimi medicati che contengono antimicrobici a scopo di prevenzione. Con un carry over all’1% norme di fabbricazione troppo rigorose e ripercussioni sui produttori. “Ad esempio, non affronta la questione del carry-over tra i lotti”– fa notare il relatore, l’europarlamentare Clara Eugenia Aguilera García–  o non impone requisiti specifici in materia di etichettatura dei mangimi medicati”. La Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo (AGRI) ha predisposto un progetto di relazione, aperto a proposte emendative fino al 26 giugno prossimo.
Mangimi medicati e farmaci veterinari-  La relatrice  ritiene importante aggiornare la direttiva 90/167/CEE e sostituirla con un regolamento, perchè “è ampiamente risaputo che le differenze tra gli Stati membri nella regolamentazione dei mangimi medicati sono ora diventate troppo evidenti”. Nella sua proposta di risoluzione Aguilera Garcia insiste sul fatto che l’esistenza di una proposta legislativa separata per i mangimi medicati non deve generare alcuna  discriminazione fra detti mangimi e qualsiasi altra forma di somministrazione orale di medicinali veterinari agli animali.
“Sfortunatamente– osserva la relatrice-  allo stato attuale la proposta della Commissione penalizza l’uso dei mangimi medicati poiché contiene disposizioni specifiche che sono più severe rispetto alla proposta sui MV. Tale discriminazione è difficile da comprendere, dal momento che i mangimi medicati sono prodotti secondo norme di fabbricazione di elevata qualità. È garantita ad esempio l’omogeneità della distribuzione dei prodotti veterinari nei mangimi, il che significa che gli animali consumano approssimativamente la stessa quantità di farmaci per unità di mangime. Poiché un simile livello di omogeneità di distribuzione non può essere ottenuto con la miscelazione manuale, i mangimi medicati sono molto utili agli allevatori e la loro produzione e il loro uso non dovrebbero pertanto essere ostacolati”.
Definizioni–  Il relatore ritiene importante fornire una definizione di “antimicrobici” e “antibiotici” nella legislazione dell’UE. È del parere che tali definizioni dovrebbero essere spontaneamente inserite nella proposta sui MV, come indicato da Marit Paulsen nel pertinente progetto di parere. In alcuni articoli è più utile impiegare il termine “antibiotici” anziché “antimicrobici”, dal momento che il significativo problema per la salute pubblica provocato dalla “resistenza agli antimicrobici” è associato principalmente all’uso eccessivo di antibiotici per combattere le infezioni.  La proposta contiene una definizione poco chiara della nozione di “mangime non bersaglio” e il relatore ha pertanto proposto una formulazione alternativa. · Il relatore propone inoltre una più rigorosa definizione di “miscelatore mobile” e di “miscelatore in azienda”.
Produzione anticipata– La produzione anticipata è uno strumento utile per i produttori di mangimi medicati perché consente loro di organizzare e programmare la produzione in modo tale da ridurre i carryover, potendo passare con minore frequenza dal produrre un tipo di mangime medicato a un altro. Il relatore ritiene che i vantaggi della produzione anticipata dovrebbero essere estesi alle cosiddette “specie minori” (ad esempio pesce, conigli, ovini e caprini), al fine di facilitarne il trattamento, visto che tali specie risentono della mancanza di medicinali veterinari a loro disposizione.
Carry-over– La Commissione propone di stabilire un limite complessivo dell’1% al carry-over per quanto concerne tutte le sostanze attive contenenti antimicrobici, fino a che non saranno stabiliti limiti specifici per ogni singola sostanza attiva. Non fornisce tuttavia prove convincenti per che fissando un limite di questo tipo si potrebbero conseguire risultati concreti in termini di lotta alla resistenza agli antimicrobici, importante problema che riguarda la salute pubblica. Il dato certo è che fissando un limite dell’1% verrebbero imposte norme di fabbricazione talmente rigorose da mettere a rischio la vitalità economica dei produttori di mangimi medicati. Il relatore ritiene pertanto che un limite generale del 3% per tutte le sostanze attive si possa considerare più che adeguato, fino a quando l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), sulla base di dati scientifici, non avrà stabilito limiti specifici per ciascuna sostanza attiva, esattamente come prevede il testo della proposta.
Utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti (articolo 16) – La proposta della Commissione fissa i limiti per i quantitativi di mangimi medicati che i fornitori sono autorizzati a fornire agli allevatori (fornitura di un mese o di due settimane nel caso degli antimicrobici). Il relatore ritiene inadeguato che siano stabiliti termini di questo tipo in un regolamento dell’Unione. Dovrebbe essere responsabilità della persona che rilascia la prescrizione determinare i quantitativi e il tempo necessari al trattamento. I produttori di mangimi medicati devono semplicemente limitarsi a rispettare la prescrizione. I tempi del trattamento sono normalmente definiti nel riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario, che fornisce gli orientamenti necessari ai veterinari, a cui spetta determinare la durata del trattamento.
Divieto di medicati con antibiotici– L’articolo 16 propone di vietare l’uso di mangimi medicati che contengono antimicrobici a scopi di prevenzione delle malattie. Il relatore sostiene ampiamente questo approccio in quanto l’uso di antibiotici non può sostituirsi a rigorose norme nel settore zootecnico. Tuttavia, in casi eccezionali chiaramente definiti, l’utilizzo preventivo di antibiotici potrebbe essere autorizzato sotto la guida del veterinario. In ogni caso, la proposta sui MV non vieta l’uso preventivo degli antibiotici. Allo stato attuale, quindi, questi ultimi potrebbero essere utilizzati per prevenire le malattie attraverso forme diverse di somministrazione orale di medicinali veterinari, ma non tramite i mangimi  medicati. Il relatore propone una modifica che esige la regolamentazione della questione riguardante l’utilizzo preventivo degli antibiotici nella proposta sui MV, dove sarebbe valido per tutte le forme di somministrazione di medicinali a gruppi di animali.
Allegati- All’allegato IV il relatore propone di modificare le tolleranze ammesse degli scostamenti dalla quantità di sostanza attiva indicata sull’etichetta, al fine di adeguarle alle percentuali utilizzate nella produzione dei mangimi medicati.

Tratto da

@nmviOggi Logodel 05 Giugno 2015